SALDO IMU

15 - 12 - 2022

Entro il 16.12.2022 i proprietari di immobili devono versare il saldo Imu ai Comuni e, per i fabbricati produttivi, all’Erario. La novità di maggior rilievo per i contribuenti è data dalla sentenza 209/2022 della Corte costituzionale secondo la quale i coniugi con residenza e dimora in case diverse hanno diritto alla doppia esenzione per l’abitazione principale. Si supera così l’orientamento della Cassazione, secondo cui nei casi di doppia prima casa l’esenzione non spettava per nessuna delle due. I contribuenti interessati possono tenere conto del nuovo orientamento nel pagamento del saldo recuperando l’importo versato in eccesso a giugno, in sede di prima rata. Per chi avesse pagato l’Imu nel modello F24 di giugno con il codice tributo 3912, basterà comunicare al Comune di aver errato l’indicazione, correggerla, ad esempio, con il codice tributo 3918 (per chi avesse altri immobili), e poi detrarre la cifra pagata in più dall’ammontare del saldo. Se non si possiedono altri immobili, deve essere presentata l’istanza di rimborso, entro 5 anni dal pagamento. Per effetto della predetta sentenza, il raddoppio dell’esenzione compete anche in caso di due unità abitative possedute nello stesso Comune, a condizione che il proprietario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nella casa. È confermata l’esenzione per gli anni 2021 e 2022 per cinema e teatri, che dunque evitano anche il prossimo saldo. L’esenzione spetta a patto che i proprietari dello stabile siano anche i gestori dell’attività. Tra le novità del 2022 vi è l’esenzione per i beni merce delle imprese costruttrici, ossia gli immobili costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, a condizione che non siano locati. La prova della destinazione alla vendita può essere data con le risultanze di bilancio ed eventualmente con l’esibizione di mandati conferiti a agenzie immobiliari. Per il primo anno di esenzione 2022 occorre presentare la denuncia Imu entro il 30.06.2023. Per le unità abitative concesse in comodato a figli o genitori vi è la riduzione a metà dell’imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato; l’immobile sia nello stesso Comune ove risiede il proprietario; il comodatario utilizzi l’immobile come propria abitazione principale; il proprietario non possieda altra unità abitativa su tutto il territorio nazionale, con esclusione dell’abitazione principale. Anche in questa ipotesi, se si tratta del primo anno, a giugno del 2023 sarà necessario presentare la dichiarazione Imu. Secondo il disegno di legge di Bilancio 2023, a partire dal 2023, dovrebbe operare l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente.
Fonti: Il Sole 24 ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Hai bisogno di aiuto?

Lasciati aiutare! Chiama ora al numero: (+39) 051-333788

federica.terzi@studioterzi.eu

Lun-Ven: 07,30 - 17,00

Iscriviti alla newsletter

    Ho letto e compreso la Privacy Policy