fattura-elettronica

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica

27 - 10 - 2020

FATTURAZIONE E NUOVO TRACCIATO XML  

Con il provvedimento del 28/02/2020 , poi modificato da quello del 20/04/2020 n. 166579 , l’Agenzia  delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono dal  01.01.2021 le specifiche tecniche precedenti .  

Le nuove specifiche tecniche ( versione 1.6.1 ) della fattura elettronica possono essere già utilizzate , il  periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 sarà un periodo provvisorio in cui potranno essere usate anche le  precedenti versioni .  

Le maggiori novità riguardano l’inserimento di nuovi codici “TipoDocumento” , un migliore dettaglio dei  codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità di pagamento” . Il  provvedimento di aggiornamento del tracciato Xml della fattura elettronica trae origine anche  dall’intento di mettere a disposizione dei contribuenti le bozze delle liquidazioni periodiche e della 

dichiarazione annuale a far data dal 01/01/2021 , da qui la necessità di richiesta di maggiori dettagli  delle operazioni fatturate .  

LE MODIFICHE  APPORTATE

Nel periodo che intercorre tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, è  possibile  

  • utilizzare il vecchio tracciato oppure  
  • utilizzare facoltativamente il nuovo tracciato  A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio seguire il nuovo tracciato di cui  all’allegato A, versione 1.6.

Le variazioni principali riguardano:  

  • Tipo documento;  
  • Natura operazione;  
  • Codici errore conseguenti  
  • Nuovi codici “tipo ritenuta”.

TIPO  DOCUMENTO

Uno degli elementi obbligatori della predisposizione della fattura elettronica è  il tipo documento. Nella tabella sotto riportata figurano i 7 codici attualmente  in uso:  

TIPO DESCRIZIONE  

TD01 Fattura  

TD02 Acconto/Anticipo su fattura  

TD03 Acconto/Anticipo su parcella  

TD04 Nota di Credito  

TD05 Nota di Debito  

TD06 Parcella  

TD20 Autofattura  

I nuovi codici Tipodocumento da utilizzare nella versione 1.6 sono diventati  18:  

TIPO DESCRIZIONE  

TD01 Fattura  

TD02 Acconto/Anticipo su fattura  

TD03 Acconto/Anticipo su parcella  

TD04 Nota di Credito  

TD05 Nota di Debito  

TD06 Parcella  

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero  TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari  

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR  633/72  

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6  c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)  

TD21 Autofattura per splafonamento  

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA  

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA  TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)  

TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)  

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36  DPR 633/72)  

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa  L’autofattura TD20, nella versione 1.5, accoglieva esclusivamente le autofatture  per regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura del  fornitore/prestatore italiano.

NATURA  OPERAZIONE

Quando l’operazione da fatturare non è assoggettata ad imposta, occorre  indicare la natura distinguendo tra operazioni  

  • fuori campo IVA, non soggette,  
  • esenti,  
  • non imponibili o  
  • assoggettate a regimi particolari.  

La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e  contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con  l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza  doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1,  con l’annotazione “operazione non soggetta”;  

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con  l’annotazione “operazione non imponibile“;  

c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con  l’annotazione “operazione esente“;  

d) operazioni soggette al regime del margine1, con l’annotazione, a  seconda dei casi, “regime del margine – beni usati“, “regime del margine –  oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da  collezione”;  

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al  regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime  del margine – agenzie di viaggio.  

6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono  soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in  luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale  specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:  

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo  10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è  debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con  l’annotazione “inversione contabile”;  

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori  dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.  6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un  servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione“.  – Articolo 21, commi 6, 6bis e 6ter, DPR 633/1972

Di seguito il dettaglio relativo alla natura dell’operazione da indicare in  fattura, attualmente in vigore (versione 1.5).  

TIPO DESCRIZIONE  

N1 escluse ex art.15  

N2 non soggette  

N3 non imponibili  

N4 esenti  

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura  

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei  casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per  importazioni di beni nei soli casi previsti)  

N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3  e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di  telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)  

Le nuove classificazioni entrano maggiormente nel dettaglio delle  operazioni permettendo di distinguere, ad esempio, tra operazioni non  imponibili relative ad esportazioni e fatture non imponibili relative a fatture  emesse verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento. 

Si riportano le nuove codifiche della versione 1.6 dell’allegato A.  TIPO DESCRIZIONE  

N1 escluse ex art.15  

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del  DPR 633/1972  

N2  

N2.2 non soggette – altri casi  

N3.1 non imponibili – esportazioni 

N3  

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie  N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni  all’esportazione  

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento  

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla  formazione del plafond  

N4 esenti  

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura  

N6

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di  recupero  

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati  

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari  

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici  

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori  connessi  

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico  

N6.9 inversione contabile – altri casi  

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40  commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione  di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed 

N7  elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies,  DPR 633/72)

ESEMPIO  OPERAZIONI  NON IMPONIBILI

A partire dal 1° gennaio 2021, in occasione dell’emissione di una fattura per  operazione non imponibile (nella precedente versione sempre indicata con  natura N3), occorrerà indicare i seguenti codici:  

  • N3.2 per le cessioni intracomunitarie di beni definite come operazioni non  imponibili di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993; 
  • N3.1 per le esportazioni quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma,  lettere a) e b) DPR 633/1972;
  • N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali che hanno presentato la  dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili articolo 8, primo  comma, lettera c) DPR 633/1972.

NUOVI  MESSAGGI DI  ERRORE

In seguito alle modifiche apportate alle specifiche tecniche di emissione della  fattura elettronica, sono stati rivisti alcuni codici di errore e ne sono stati  introdotti di nuovi.  

A partire dal primo gennaio 2021 non sarà più consentito utilizzare i codici  natura generici ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per  le fatture ordinarie non saranno più utilizzabili i codici N2, N3 e N6 (l’errore verrà  segnalato con il codice 00445 o 00448).  

Per quanto riguarda i nuovi tipo documento, il codice 00471 segnala che  TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non ammettono l’indicazione in fattura dello  stesso soggetto sia come cedente che come cessionario quindi con riferimento  a:  

  • Integrazione fattura per reverse charge interno;  
  • Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;  
  • Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;  
  • Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72; 
  • Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs.  471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).  

Con il codice 00472, il tipo documento “autofattura per splafonamento”  ossia (TD21) non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal  cessionario.  

Il codice 00473 evidenzia che il tipo documento TD17, TD18 e TD19 non  ammette l’indicazione in fattura di un cedente italiano per:  

  • Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;  
  • Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;  
  • Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

TIPO RITENUTA

Altra integrazione dovuta al provvedimento in commento dell’Agenzia delle  Entrate riguarda i codici delle ritenute d’acconto. 

Fino al 30 settembre nel campo “tipo ritenuta” era possibile inserire solo i  codici:  

  • RT01 (ritenute persone fisiche)  
  • RT02 (ritenute persone giuridiche).  

Con il nuovo tracciato invece sono stati inseriti questi altri codici

  • RT03 contributo INPS  
  • RT04 contributo ENASARCO  
  • RT05 contributo ENPAM  RT06 Altro contributo previdenziale

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