Categorie
Informative

Bonus Baby Sitter

L’articolo 72 del Decreto Rilancio ha incrementato il bonus baby sitter Inps da 600 a 1.200 euro ( da  1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario ) e lo ha esteso ai centri estivi .  

Il bonus può essere utilizzato per acquistare servizi di baby sitting oppure per l’iscrizione a centri estivi,  servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali , centri con funzione educativa e  ricreativa .

Può essere richiesto, in alternativa al congedo parentale, dai lavoratori del settore privato , dai lavoratori iscritti alla gestione separata, dai lavoratori autonomi e dai lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, nonché al personale addetto alla sicurezza .  

Per richiedere il bonus inoltre occore possedere i seguenti requisiti :  

  • Il minore non deve aver compiuto 12 anni alla data del 05 marzo ;  
  • Il genitore beneficiario del bonus deve convivere con il minore ;  
  • Nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito;
  • Nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore ; 
  • Il richiedente non deve aver usufruito del congedo parentale .  

La domanda va presentata all’Inps.  

Categorie
Informative

Reddito di emergenza

L’articolo 82 del Decreto Rilancio ha introdotto un sostegno al reddito straordinario che si rivolge  principalmente ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza  dell’emergenza .  

La domanda va presentata entro il mese di giugno 2020 .  

Il REM ( reddito di emergenza ) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente , al  momento della domanda , dei seguenti requisiti :  

  • Valore dell’ISEE ordinario o corrente inferiore a 15.000 euro ;  
  • Residenza in Italia , verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio ; 
  • Un valore del reddito familiare , nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare della quota  spettante per il reddito di emergenza ( es. 400 euro per un solo adulto , 550 euro per due adulti  , 640 euro per due adulti e un minorenne , 720 euro per due adulti e due minorenni ) ; 
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31/12/2019 inferiore a una soglia di  10.000 euro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un  massimo di euro 20.000 ; ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE  ;

Tutti i requisiti saranno autocertificati dal soggetto richiedente ad eccezione del valore ISEE che sarà  verificato dall’Inps al momento della presentazione della domanda .  

Il Decreto Rilancio stabilisce quali sono, all’interno del nucleo familiare , le condizioni di esclusione  o incompatibilità e che non danno quindi diritto al riconoscimento del Reddito di Emergenza .  

Queste condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e sono :  

  • percepiscono ( o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 e 44 del  decreto Legge 17 marzo 2020 ( bonus 600 euro, indennità Inps e casse previdenziali , indennità  lavoratori stagionali , intermittenti ecc. ) ;  
  • percepiscono ( o hanno percepito ) una delle indennità di cui agli art. 84 e 85 del Decreto  Rilancio ( nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza , indennità lavoratori  domestici ) ;  
  • siano titolari di pensione diretta e indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ; 
  • siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione media superiore a quella del  reddito di emergenza ;  
  • siano percettori del reddito di emergenza ;  

Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti :  

  • Che si trovano in stato detentivo ;  
  • Ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture sanitarie.

L’importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base  di partenza di 400 euro , moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza  fino ad un massimo di 2 .  

Il beneficio è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda . 

Categorie
Informative

Credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici

L’articolo 22 del Decreto Legge n. 124 ha introdotto, a far data dal 1° luglio 2020 , un credito d’imposta  sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici ( es. carte di  credito , carte di debito , carte prepagate , altri strumenti di pagamento elettronici ). Tale agevolazione  è destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e  compensi inferiori ai 400.000 euro .  

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati  consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili .  

Con provvedimento del 29 aprile 2020 sono state definite le modalità per la comunicazione dei dati  delle commissioni applicate , registrate a decorrere dal 1° luglio 2020 , su cui calcolare il credito  d’imposta spettante all’esercente .  

La comunicazione verrà inviata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal gestore dello strumento  elettronico ( es. banca , poste o altro ) e , oltre a contenere il calcolo delle commissioni da detrarre ,  conterrà anche :  

  • Codice fiscale dell’esercente  
  • Mese e anno dell’addebito  
  • Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
  • Numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di  riferimento  
  • L’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a  consumatori finali  
  • L’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in  franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione .  

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a  quello in cui la spesa per commissioni è stata addebitata , non concorre inoltre alla formazione della base imponibile del reddito e dell’Irap , ma va indicato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa  al periodo d’imposta in cui è maturato .  

Gli esercenti che utilizzeranno il credito d’imposta dovranno conservare la documentazione relativa  alle commissioni loro addebitate per le transazioni con mezzi di pagamento elettronici per un periodo  di 10 anni calcolati a partire dall’anno in cui il credito è utilizzato .  

Infine si ricorda che tale credito non è obbligatorio e gli esercenti interessati comunque potranno non  prestare il consenso a tale comunicazione inibendosi così la possibilità di accedere al credito d’imposta  e agli adempimenti connessi .  

Hai bisogno di aiuto?

Lasciati aiutare! Chiama ora al numero: (+39) 051-333788

federica.terzi@studioterzi.eu

Lun-Ven: 07,30 - 17,00

Iscriviti alla newsletter

    Ho letto e compreso la Privacy Policy