SCADENZA IMPOSTA BOLLO SUI LIBRI SOCIALI IN MODALITA’ TELEMATICA

07 - 03 - 2024

Entro il 29 aprile, i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare e che utilizzano i documenti o registri in forma informatica, devono effettuare il pagamento della imposta di bollo sui libri sociali tenuti con modalità informatica.
L’adempimento è previsto dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, il quale dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, debba essere assolta l’Imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.
Quindi i soggetti che utilizzano i documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, devono eseguire il versamento per la tenuta:

  • di repertori;
  • dei libri di cui all’art. 2214, comma 1, c.c.;
  • di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all’art. 16, lettera a), della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica.
    Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32 euro, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa (c.d. tassa sui libri sociali), oppure 32 euro per tutti gli altri soggetti.
    Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere eseguito esclusivamente con modalità telematiche tramite il modello F24 con il codice tributo 2501 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
    Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo, è soggetto alla sanzione dal 100 al 500 per cento dell’imposta. È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso , procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
    In tal caso saranno utilizzati i codici tributo:
  • 2502 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – Sanzioni;
  • 2503 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – Interessi.
    Fonte : Ipsoa

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