La sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a 1/3, è pari: o al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento; o al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento; o a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
- Questi ed altri aspetti sanzionatori sono stati affrontati dalla consulenza giuridica n. 14 del 10.12.2020.
Fonte: Italia Oggi