RIFORMA MATERIA EQUO COMPENSO

19 - 04 - 2023

Il DDL che è intervenuto sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato definitivamente dal Parlamento dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati, sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140/2012. Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT, da emanare entro 60 giorni.
La nuova legge prevede che l’equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d’opera intellettuale effettuate nei confronti di: imprese bancarie; imprese assicurative; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti; pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell’entrata in vigore.
I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell’intero contratto. In particolare, sono nulle: le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, qualsiasi pattuizione che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano allo stesso l’anticipazione di spese, o che comunque attribuiscano al committente/cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
qualsiasi pattuizione che preveda termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di mancata applicazione dell’equo compenso, il ricorso può essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate (c.d. Azione di classe). Infine, viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza delle nuove norme.
Fonte: Fisco e tasse

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