RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER E NUOVE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

15 - 07 - 2025

A favore dei soggetti che hanno presentato, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute con il DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stata riconosciuta la riammissione alla definizione agevolata.
La riammissione riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024, ossia, in particolare, quelli per i quali, in relazione al piano di pagamento agevolato:

  • non sono state versate una o più rate in scadenza fino al 31.12.2024;
  • per almeno una rata in scadenza fino al 31.12.2024 il versamento è stato effettuato in ritardo(ossia dopo i 5 giorni di “tolleranza”) o per un importo inferiore a quello dovuto.
    Ai fini della riammissione:
  • il soggetto interessato doveva presentare un’apposita domanda entro il 30.4.2025, utilizzando la specifica procedura telematica prevista;
  • il debito da saldare entro il 31.12.2024, maggiorato degli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
    o in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
    o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo. In tal caso:
    o la prima e seconda rata vanno versate rispettivamente entro il 31.7.2025 e 30.11.2025;
    o le restanti rate devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
    L’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza è stato comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2025. Sono stati inoltre forniti i moduli precompilati per effettuare il pagamento.
    Recentemente l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di nuove FAQ in merito alla riammissione, di seguito riportate.
    Inoltre l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della recente Risposta 7.7.2025, n. 176, ha esaminato i rapporti tra CPB e “rottamazione-quater” negando la possibilità di mantenere l’efficacia del CPB 2024-2025 in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo nel 2023 per i quali
    il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, qualora a causa del mancato pagamento di una delle rate del piano, sia incorso nella relativa decadenza.
    Fonte : Seac

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