NOMINA ORGANO DI CONTROLLO ETS

22 - 01 - 2024

Per gli Enti neo-iscritti al RUNTS, non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali ex artt. 30 e 31, D.Lgs. n. 117/2017 siano stati superati, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / Revisore sorge “non appena intervenuta” l’iscrizione al Registro.
Gli stessi potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i Revisori anche prima del perfezionamento dell’iscrizione / individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, “dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi”.
Fonte : Seac

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