COMPENSAZIONI CON MODELLO F24

23 - 01 - 2024

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 94-98 L. n. 213/2023), con effetto dal 1° luglio 2024:
a si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
b per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite Mod. F24.
Tale esclusione cessa solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.
Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
a dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Fonte : Ipsoa

I commenti sono chiusi

Hai bisogno di aiuto?

Lasciati aiutare! Chiama ora al numero: (+39) 051-333788

federica.terzi@studioterzi.eu

Lun-Ven: 07,30 - 17,00

Iscriviti alla newsletter

    Ho letto e compreso la Privacy Policy