Il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa alle spese di riqualificazione energetica degli edifici non costituisce una causa di decadenza dalla fruizione della detrazione. Infatti, “la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere … desunta né dalla specifica norma attuativa … né dalla lettura sistematica dell’istituto”. Peraltro “la … decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione … non può farsi discendere neppure dalla norma primaria”.
Fonte : Seac

ECOBONUS E TARDIVA PRESENTAZIONE ENEA .ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
08 - 07 - 2025