Con l’art. 1, comma 56, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stato introdotto il nuovo comma 8-sexies all’art. 119, DL n. 34/2020 che prevede la possibilità (su opzione del contribuente) di ripartire in 10 quote annuali (anziché 4) la detrazione spettante per le spese rientranti nel c.d. Superbonus (110% – 90%) sostenute dall’1.1 al 31.12.2023, a decorrere dal 2023. A tal fine il citato comma 8-sexies dispone che tale opzione:
- è irrevocabile;
- richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024).
Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.
Fonte : SEAC