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EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Ministro dell’economia, intervenuto in audizione alla Camera il 7.06.2021, ha fornito indicazioni in merito all’erogazione dei sostegni previsti dal D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), specificando che il contributo automatico per lo stesso importo del primo, contenuto nel D.L. 41/202 (decreto Sostegni) a tutte le partite Iva con un fatturato nel 2019 fino a 10 milioni di euro che abbiano avuto un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020 (per il quale le domande all’Agenzia delle Entrate si dovevano inoltrare entro il 28.05.2021), sarà messo in pagamento dall’Agenzia delle Entrate il 16.06.2021 a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento. Il Ministro ha precisato che il 23.06.2021 sarà pagato il contributo con la rimodulazione dei cali di fatturato, evidenziando inoltre che i risparmi di risorse derivanti dagli indennizzi del decreto Sostegni 1 confluiranno nel fondo per i sostegni a conguaglio.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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INTERPELLO AD AGENZIA ENTRATE CON EFFETTI VINCOLANTI

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2021), la presentazione di un’istanza di interpello da parte delle imprese comporta l’inserimento nelle “schede di rischio” e la successiva verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia stessa. La verifica avverrà entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’articolo 27, c.12, del D.L. 185/2008. • Sebbene la risposta all’interpello sia vincolante solo per l’Amministrazione stessa e non per il contribuente e che gli atti dell’Agenzia, in difformità alla risposta, risultino invalidi esclusivamente in merito al singolo caso prospettato nell’interpello, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8740/2021) ha stabilito che tale efficacia vincolante può estendersi, in taluni casi, anche a soggetti diversi da chi ha presentato l’istanza.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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CREDITO CANONI LOCAZIONI DA DECRETO SOSTEGNI BIS

Si segnala che il credito d’imposta per gli affitti, per far fronte all’emergenza pandemica, può coprire fino a metà dei canoni di locazioni pagati dai negozianti e imprenditori da marzo 2020 a maggio 2021. • Tuttavia, tale credito d’imposta sconta pur sempre due limiti generali: o si tratta di un’agevolazione in “moneta fiscale”. Non è un contributo diretto, ma un credito d’imposta che l’inquilino può usare in compensazione (se ha pagamenti da fare) o cedere ad altri; o il tax credit esiste solo se il canone è stato pagato; questa, tuttavia, è una condizione che molti conduttori non sono riusciti a rispettare nella difficile stagione della pandemia. • Uno dei presupposti per accedere al credito d’imposta sulle locazioni è il monitoraggio del calo mensile minimo di fatturato. • Più in particolare, per il bonus relativo alle mensilità del periodo 2020, il monitoraggio era effettuato mettendo a confronto il dato puntuale di fatturato e corrispettivi del mese 2020 con gli stessi valori dello speculare mese del 2019. Il calo doveva essere di almeno il 50%. • Diversamente, le estensioni del tax credit locazioni introdotte dal DL sostegni bis prevedono due direttrici. • Per la generalità delle partite Iva il bonus è stato esteso ai mesi da gennaio a maggio 2021 e il bonus compete in presenza di un calo minimo medio mensile del 30% calcolato su un periodo di riferimento (non rileva quindi il dato mensile puntuale) che va dal 1.4.2020 al 31.03.2021, da contrapporre allo speculare periodo precedente (1.4.2019-31.03.2020). Verificata l’esistenza del calo medio mensile, il credito d’imposta compete per tutti cinque i mesi. Sono esplicitamente esentate dal riscontro del calo di fatturato le sole nuove attività. • Per i soggetti che operano nel comparto del turismo è, invece, disposta la proroga del periodo di fruibilità del bonus di tre mesi fino al 31.07.2021. Ciò pone il dubbio di come questi soggetti debbano monitorare il calo del fatturato.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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FONDI NUOVA SABATINI

Fondi esauriti sulla Legge Sabatini: le piccole e medie imprese non possono più presentare istanza a partire dal 2.06.2021. L’agevolazione riguardava l’acquisto di beni strumentali. • Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Decreto direttoriale 1.06.2021, recante «Nuova Sabatini. Chiusura dello sportello presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi».


Fonte: Il Sole 24 Ore

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FATTURA ELETTRONICA ITALIA-SAN MARINO

Prenderà il via dal 1° ottobre 2021 il periodo transitorio – che terminerà il 30 giugno 2022 – durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 26 maggio 2021. Il sistema entrerà a regime dal 1° luglio 2022.


Fonte: Ipsoa

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CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto la riproposizione del contributo a fondo perduto, ma le tipologie previste sono diverse anzitutto il fondo perduto automatico. Gli aiuti “automatici” sono previsti per quanti hanno (o avranno) ricevuto i contributi del decreto Sostegni-1, i cui termini di richiesta sono scaduti il 28.05.2021, e saranno anche dello stesso importo e nella stessa modalità prescelta (accredito su conto corrente o credito d’imposta). L’altra tipologia è il fondo perduto alternativo. È collegato a un calo di fatturato calcolato su un arco temporale differente: per accedere sarà necessario non aver superato i 10 milioni di euro di ricavi nel 2019 (il secondo anno precedente l’entrata in vigore della nuova misura) e aver registrato una riduzione di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 rispetto a quello del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. Fondo perduto per nuovi beneficiari. È riservato a chi non ha beneficiato del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-1 (e di quello previsto dai cc. da 1 a 4 dell’art. 1 del Sostegni-bis). In questo caso si tratta dei soggetti che non presentavano un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi tra il 2020 e il 2019 ed erano rimasti fuori dal fondo perduto del Decreto Sostegni-1, ma che possono rientrare in gioco slittando di 3 mesi l’orizzonte temporale di riferimento (1.04.2020-31.03.2021 versus 1.04.2019-31.03.2020). Infine il fondo perduto a conguaglio. Terrà conto del peggioramento del risultato economico d’esercizio e dei ristori e sostegni già erogati nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, si segnalano criticità poiché la percentuale dovrà essere definita da un decreto Mef che potrà diventare operativo solo dopo aver incassato il via libera della Commissione Ue. Per questo contributo, la trasmissione dell’istanza sarà vincolata a un invio anticipato del modello Redditi, precisamente entro il 10.09.2021.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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